Statuto
CAPO I° Disposizioni Generali
1. I Comuni della Provincia di Vicenza, il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Bacchiglione, delimitato con decreto Ministeriale del 14.12.1954 sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli effetti della legge 27/12/1953 n. 959 e successive modificazioni.
2. Il Consorzio è un Ente Locale che esercita funzioni proprie e delegate per contribuire al progresso socio-economico della propria popolazione.
3. Del Consorzio fanno altresì parte di diritto, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della citata legge, i Comuni considerati rivieraschi agli effetti dell’art. 52 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775; e vi faranno anche parte i nuovi Comuni, purché parte del loro territorio sia ricompreso all’interno del perimetro del bacino.
4. Il Consorzio è retto dal presente Statuto e dalle leggi e decreti applicabili ai Consorzi.
5. Il Consorzio ha la seguente denominazione: Consorzio dei Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Bacchiglione;
6. Esso ha sede presso il Comune di Schio.
1. Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all’incasso, all'amministrazione e all’impiego del fondo comune, che gli è attribuito ai sensi dell’art. 1 della legge 27/12/1953 n. 959, nella esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.
2. Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
3. Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, anche comunali, nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell’ambiente in particolare quello montano.
4. Esso inoltre può provvedere, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, all’impiego dell’energia elettrica spettante ai sensi dell’art. 3 della citata legge.
5. Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti locali.
1. Nella programmazione degli investimenti si dovrà perseguire la finalità di fronteggiare particolari bisogni economici connessi allo sviluppo socio-economico delle popolazioni di vallate o di zone più circoscritte, con particolare riguardo per gli interventi necessari a seguito di esecuzione di opere di derivazione idroelettrica o fenomeni di dissesto idrogeologico, che non siano di competenza di altri Enti.
Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa nei casi previsti dalla legge; può cessare nei modi e nelle forme stabilite dall’art. 5 della legge 925 del 22/12/1980.
1. Il Consorzio è costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della Legge 27.12.1953 n. 959, fra tutti i Comuni facenti parte del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Bacchiglione nel territorio vicentino, come delimitato dal D.M. 14.12.1954 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 6 del 10.1.1955 e successive modifiche e integrazioni.
2. Agli effetti, peraltro, dei benefici di cui alla legge, il perimetro del Consorzio non coincide con il perimetro del corrispondente bacino.
CAPO II° Organizzazione di governo
1. Sono Organi del Consorzio:
a) Assemblea Generale
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente
2. Tutte le cariche sopra elencate sono svolte a titolo gratuito.
1. L’Assemblea Generale del Consorzio è composta dal rappresentante del Comune consorziato nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
2. I componenti dell’Assemblea durano in carica fino alla nomina dei loro sostituti.
1. Non possono far parte dell’Assemblea Generale coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale previsti dalla legge.
1. L’Assemblea Generale è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. L’Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti dell’Assemblea Generale. La convocazione è fatta dal Presidente mediante pec o e-mail ordinaria da spedire a ciascun Comune consorziato almeno 10 giorni prima dell’adunanza, contenente l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora dell’adunanza stessa e degli oggetti da trattare.
3. Presidente dell’Assemblea Generale è il Presidente del Consiglio Direttivo.
4. I componenti dell’Assemblea Generale hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai Consiglieri Comunali.
1. Spetta all’Assemblea Generale:
a) Approvare lo Statuto Consorziale e le sue modifiche;
b) procedere alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
c) approvare i bilanci di previsione e i rendiconti, nonchè tutte le variazioni di bilancio, salvo quelle di competenza del Consiglio Direttivo o del Responsabile Finanziario;
d) approvare il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica, qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della legge n. 959/1953 a disposizione del Consorzio;
e) deliberare i regolamenti di servizi compreso quello concernente l’ordinamento degli uffici, il regolamento di contabilità e i regolamenti in generale;
f) costituire o partecipare a Società di capitali;
g) aderire a forme associative e accordi di programma con altri enti;
h) approvare i programmi pluriennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici nonché i programmi e i piani finanziari.
1. L’Assemblea Generale può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà e, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno un terzo dei propri membri con arrotondamento all’unità superiore.
2. La seconda convocazione può aver luogo almeno 5 minuti dopo a quella fissata per la prima convocazione.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua vece dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi l’Assemblea Generale è presieduta dal Consigliere più anziano di età. La presidenza della prima adunanza sarà tenuta dal Rappresentante consortile più anziano tra i presenti.
4. Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.
5. Per la validità delle deliberazioni è prescritto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Soltanto per l’elezione degli organi le votazioni si svolgono a schede segrete: fungeranno da scrutatori tre componenti dell’Assemblea Generale.
7. Fungerà da Segretario il Segretario del Consorzio o in caso di assenza o impedimento un suo sostituto.
8. Lo Statuto e le sue modifiche devono ottenere l’approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9. I verbali della seduta precedente saranno approvati senza votazione se nessuno dei Consiglieri proporrà delle osservazioni in merito ai testi pubblicati e successivamente conservati in formato digitale agli atti del Consorzio e che vengono dati per letti.
1. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea Generale verranno pubblicate digitalmente all'albo del Consorzio. Il Consorzio, avuto riguardo alla propria costituzione e organizzazione potrà comunque prevedere forme diverse di pubblicazione dei propri atti e deliberati.
2. Per quanto attiene ai controlli ed esecutività delle deliberazioni si fa rinvio alla disciplina di legge sui Comuni.
1. Il Consiglio Direttivo è composto di n. 2 membri oltre il Presidente, eletti dalla Assemblea Generale nel proprio seno a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
2. Nell’ambito dei componenti del Consiglio Direttivo così eletto, il Presidente sceglie il Vice Presidente. Di tale nomina viene data comunicazione al Consiglio Direttivo e alla Assemblea Generale alla prima riunione.
3. Al termine delle operazioni di votazione il Presidente proclamerà gli eletti alla carica di Membri del Consiglio Direttivo, che entrano in carica immediatamente.
4. La perdita della qualità di rappresentante consorziale comporta la decadenza da membro del Consiglio Direttivo. Il componente del Consiglio subentrante sarà nominato dalla Assemblea Generale alla prima adunanza successiva o al massimo entro sei mesi dalla decadenza. Egli rimane in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo stesso.
1. Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta alla Presidenza sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri.
2. Spetta al Consiglio Direttivo:
a) predisporre gli schemi del Bilancio di previsione e del rendiconto dell’Esercizio finanziario;
b) approvare le variazioni di bilancio appositamente previste dalla normativa vigente e adottare tutte le variazioni di bilancio in via d’urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica dell’Assemblea Generale;
c) approvare i progetti per l’esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dalla Assemblea Generale e darvi esecuzione;
d) deliberare sul servizio di tesoreria;
e) deliberare l’assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali della Assemblea Generale;
f) nominare tecnici per la progettazione delle opere e per la direzione dei lavori;
g) concorrere ad opere comuni con Consorzi, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni;
h) autorizzare il Presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
3) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Assemblea Generale e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario e dei Funzionari.
1. La convocazione del Consiglio Direttivo, di norma, è disposta dal Presidente mediante invio di una pec o e-mail a ciascun componente almeno cinque giorni prima dell’adunanza, se trattasi di convocazione ordinaria, ed almeno tre giorni prima, con telegramma o mezzi telematici, se trattasi di convocazione straordinaria, indicando il giorno, l’ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi.
2. Nei termini previsti dal comma 1 gli atti relativi agli oggetti da trattarsi vengono distribuiti o depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri.
3. Le adunanze sono valide con l’intervento della metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese con votazione palese a maggioranza assoluta di voti.
4. Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio per la redazione del verbale e per esprimere parere-tecnico legale sulle proposte dei provvedimenti.
1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubblicate e diventano esecutive negli stessi termini e con le stesse formalità delle deliberazioni della Assemblea Generale.
1. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall’ufficio. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
2. L’Assemblea Generale deve provvedere alle surrogazioni del Consigliere decaduto o in qualsiasi modo cessato secondo quanto previsto all’art. 13 comma 4.
1. Il Presidente è eletto dalla Assemblea Generale a maggioranza semplice fra i suoi membri.
1. Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.
2. Egli presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, apre e chiude le adunanze, dirige le discussioni e proclama l’esito delle votazioni.
3. Spetta al Presidente:
a) convocare l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
b) fissare l’ordine del giorno delle adunanze;
c) vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale;
d) sovraintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
e) conferire gli incarichi mediante contratto a tempo determinato e di collaborazione a termine secondo le previsioni normative vigenti.
f) nominare il Segretario Direttore del Consorzio.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimenti entrambi dal Consigliere più anziano di età.
1. Il revisore svolge i compiti e le funzioni assegnate dal regolamento di contabilità del Consorzio.
CAPO III° Organizzazione degli uffici, gestione finanziaria, rinvio
1. Spetta al Segretario:
a) la nomina di responsabili di servizi e la gestione del personale.
b) redigere i verbali delle sedute dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle deliberazioni;
c) esprimere parere tecnico legale sulle proposte di provvedimento degli organi del Consorzio;
d) curare l’esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio nonché ordinare i pagamenti e le riscossioni, firmandone i relativi mandati;
e) curare i procedimenti di gara ad evidenza pubblica e a trattativa privata e stipulare i relativi contratti;
f) presiedere le commissioni di gara e di concorso;
g) fare:
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- gli atti di manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti delegati specificatamente dal Presidente
- gli atti di gestione non rientranti nelle competenze del Presidente.
1. L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
2. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento all’ordinamento finanziario degli enti locali.
3. Il regolamento di contabilità del Consorzio disciplina le modalità organizzative per l’adeguamento dei principi contabili previsti dalla legge alle caratteristiche del Consorzio.
1. Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni, sotto l’osservanza della legge e regolamenti in materia.
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di principio sugli Enti Locali.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
3. Lo Statuto consorziale e le sue modifiche sono approvate secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge previste per i Consorzi fra Enti locali.
4. Per la parte regolamentare non ancora adottata dal Consorzio si applica la disciplina contenuta nei regolamenti vigenti nel Comune di Schio, sede dell'ente.