Art. 13. Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto di n. 2 membri oltre il Presidente, eletti dalla Assemblea Generale nel proprio seno a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
2. Nell’ambito dei componenti del Consiglio Direttivo così eletto, il Presidente sceglie il Vice Presidente. Di tale nomina viene data comunicazione al Consiglio Direttivo e alla Assemblea Generale alla prima riunione.
3. Al termine delle operazioni di votazione il Presidente proclamerà gli eletti alla carica di Membri del Consiglio Direttivo, che entrano in carica immediatamente.
4. La perdita della qualità di rappresentante consorziale comporta la decadenza da membro del Consiglio Direttivo. Il componente del Consiglio subentrante sarà nominato dalla Assemblea Generale alla prima adunanza successiva o al massimo entro sei mesi dalla decadenza. Egli rimane in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo stesso.