Art. 17. Decadenza dei compiti del Consiglio Direttivo e surrogazione
1. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall’ufficio. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
2. L’Assemblea Generale deve provvedere alle surrogazioni del Consigliere decaduto o in qualsiasi modo cessato secondo quanto previsto all’art. 13 comma 4.