Art. 22. Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
2. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento all’ordinamento finanziario degli enti locali.
3. Il regolamento di contabilità del Consorzio disciplina le modalità organizzative per l’adeguamento dei principi contabili previsti dalla legge alle caratteristiche del Consorzio.