Art. 11. Validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale
1. L’Assemblea Generale può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà e, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno un terzo dei propri membri con arrotondamento all’unità superiore.
2. La seconda convocazione può aver luogo almeno 5 minuti dopo a quella fissata per la prima convocazione.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua vece dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi l’Assemblea Generale è presieduta dal Consigliere più anziano di età. La presidenza della prima adunanza sarà tenuta dal Rappresentante consortile più anziano tra i presenti.
4. Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.
5. Per la validità delle deliberazioni è prescritto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Soltanto per l’elezione degli organi le votazioni si svolgono a schede segrete: fungeranno da scrutatori tre componenti dell’Assemblea Generale.
7. Fungerà da Segretario il Segretario del Consorzio o in caso di assenza o impedimento un suo sostituto.
8. Lo Statuto e le sue modifiche devono ottenere l’approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9. I verbali della seduta precedente saranno approvati senza votazione se nessuno dei Consiglieri proporrà delle osservazioni in merito ai testi pubblicati e successivamente conservati in formato digitale agli atti del Consorzio e che vengono dati per letti.