Art. 2. Scopo

1. Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all’incasso, all'amministrazione e all’impiego del fondo comune, che gli è attribuito ai sensi dell’art. 1 della legge 27/12/1953 n. 959, nella esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.

2. Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.

3. Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, anche comunali, nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell’ambiente in particolare quello montano.

4. Esso inoltre può provvedere, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, all’impiego dell’energia elettrica spettante ai sensi dell’art. 3 della citata legge.

5. Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti locali.