Art. 3. Criteri e finalità per la ripartizione dei fondi

1. Nella programmazione degli investimenti si dovrà perseguire la finalità di fronteggiare particolari bisogni economici connessi allo sviluppo socio-economico delle popolazioni di vallate o di zone più circoscritte, con particolare riguardo per gli interventi necessari a seguito di esecuzione di opere di derivazione idroelettrica o fenomeni di dissesto idrogeologico, che non siano di competenza di altri Enti.