Art. 14. Adunanze e competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta alla Presidenza sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri.

2. Spetta al Consiglio Direttivo:

a) predisporre gli schemi del Bilancio di previsione e del rendiconto dell’Esercizio finanziario;

b) approvare le variazioni di bilancio appositamente previste dalla normativa vigente e adottare tutte le variazioni di bilancio in via d’urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica dell’Assemblea Generale;

c) approvare i progetti per l’esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dalla Assemblea Generale e darvi esecuzione;

d) deliberare sul servizio di tesoreria;

e) deliberare l’assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali della Assemblea Generale;

f) nominare tecnici per la progettazione delle opere e per la direzione dei lavori;

g) concorrere ad opere comuni con Consorzi, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni;

h) autorizzare il Presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;

3) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Assemblea Generale e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario e dei Funzionari.