Art. 15. Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. La convocazione del Consiglio Direttivo, di norma, è disposta dal Presidente mediante invio di una pec o e-mail a ciascun componente almeno cinque giorni prima dell’adunanza, se trattasi di convocazione ordinaria, ed almeno tre giorni prima, con telegramma o mezzi telematici, se trattasi di convocazione straordinaria, indicando il giorno, l’ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi.

2. Nei termini previsti dal comma 1 gli atti relativi agli oggetti da trattarsi vengono distribuiti o depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri.

3. Le adunanze sono valide con l’intervento della metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese con votazione palese a maggioranza assoluta di voti.

4. Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio per la redazione del verbale e per esprimere parere-tecnico legale sulle proposte dei provvedimenti.