Art. 9. Convocazione e adunanza dell'Assemblea Generale – (diritti dei componenti)

1. L’Assemblea Generale è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. L’Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti dell’Assemblea Generale. La convocazione è fatta dal Presidente mediante pec o e-mail ordinaria da spedire a ciascun Comune consorziato almeno 10 giorni prima dell’adunanza, contenente l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora dell’adunanza stessa e degli oggetti da trattare.

3. Presidente dell’Assemblea Generale è il Presidente del Consiglio Direttivo.

4. I componenti dell’Assemblea Generale hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai Consiglieri Comunali.