Art. 1. Natura giuridica, denominazione e sede

1. I Comuni della Provincia di Vicenza, il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Bacchiglione, delimitato con decreto Ministeriale del 14.12.1954 sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli effetti della legge 27/12/1953 n. 959 e successive modificazioni.

2. Il Consorzio è un Ente Locale che esercita funzioni proprie e delegate per contribuire al progresso socio-economico della propria popolazione.

3. Del Consorzio fanno altresì parte di diritto, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della citata legge, i Comuni considerati rivieraschi agli effetti dell’art. 52 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775; e vi faranno anche parte i nuovi Comuni, purché parte del loro territorio sia ricompreso all’interno del perimetro del bacino.

4. Il Consorzio è retto dal presente Statuto e dalle leggi e decreti applicabili ai Consorzi.

5. Il Consorzio ha la seguente denominazione: Consorzio dei Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Bacchiglione;

6. Esso ha sede presso il Comune di Schio.